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>> Il punto sul commercio elettronico al tempo del COVID-19

Le imprese del settore e-commerce si stanno chiedendo in queste ore se possono continuare o meno la propria attività di vendita a mezzo internet (codice attività 479110 presente nella visura della Camera di Commercio).

Ricordo che le attività di vendita online sono “commercio elettronico indiretto”, concluse per mezzo internet e con consegna della merce al domicilio dell’acquirente.

Si tratta di vendite a distanza non soggette al rilascio della ricevuta fiscale né dello scontrino fiscale (dpr 696/96) o scontrino elettronico (dm 10/5/2019)

Per dare una risposta alla domanda iniziale bisogna rileggere con attenzione i due decreti che si sono succeduti in questo mese, quello del 11/3/2020 e quello del 22/3/2020.

La complicazione è dovuta al fatto che il secondo decreto non sostituisce integralmente il primo decreto, ma alcune disposizioni del primo decreto continuano a restare in vigore.

 

Il dpcm del 11/3/20

Il dpcm 11/3/2020 (valido fino al 25/3/2020) ha disposto la sospensione di tutte le attività di commercio al dettaglio, salvo le vendite di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato n.1 al decreto.

Nell’allegato 1 del dpcm le attività commerciali che possono continuare ad esercitare vengono indicati per tipologia (ipermercati, supermercati, discount, minimercati, farmacie, ecc) e non per prodotti venduti, generando incertezze sul corretto adempimento.

Tra le attività consentite vi è l’attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.

Si può quindi convenire senza dubbio che in base a questo decreto le attività di vendita online di qualsiasi prodotto sono possibili perché indicate nell’allegato 1.

 

Il dpcm 22/3/2020

Il dpcm del 22/3/2020, a differenza del precedente, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali.

Tuttavia dispone che resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm del 11/3/2020 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20/3/20.

In sostanza il dpcm del 11/3 non viene sostituito integralmente ma la parte che riguarda le attività commerciali continua ad essere applicabile, confermando quindi indirettamente la possibilità di vendita tramite internet.

Nel decreto del 22/3 sono dettagliatamente indicati i codici delle attività che non sono state sospese.

Tra queste però non figurano i codici delle attività dei supermercati, farmacie, tabaccherie, che invece possono operare in base al decreto del 11/3, per la parte che viene confermata

In conclusione, questo decreto estende la validità del precedente per quanto riguarda le attività commerciali (compresa la vendita tramite internet), mentre dispone ex novo per le altre attività.

Un’ulteriore conferma della possibilità di vendere qualsiasi bene tramite internet è scritta all’art.1 lett c):

“le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile

Domande frequenti

Sul sito della Regione Emilia Romagna tra le risposte alle domande frequenti è scritto:

La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente, sia per quanto riguarda la spesa alimentare e di prodotti agricoli, la consegna di alimenti e bevande (c.d. delivery), la vendita tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

Consigli

Il legislatore, come sempre, anche questa volta non ha dato prova di chiarezza. Gli imprenditori hanno bisogno di norme chiare per poter operare, invece sono costretti ad interpretare.

È un vero pasticcio.

Monitorate il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che nei prossimi giorni potrebbe sospendere altre attività.

Se sei interessato al regime forfettario iscriviti al gruppo esclusivo su Facebook: https://www.facebook.com/groups/197475388353499/

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3,3 min readPublished On: Marzo 24th, 2020Last Updated: Aprile 1st, 2020Categories: Ecommerce, Opportunità dal webTags: , ,

About the Author: Gennaro Di Martino

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Dottore commercialista, revisore legale, curatore fallimentare, esperto di controllo di gestione

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